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R.Z. Staff

Bonus 110% Decreto Rilancio

Aggiornamento: 1 ago 2020




Chi può beneficiare degli incentivi

  • condomini

  • persone fisiche e su unità immobiliari, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni. L'edificio deve essere adibito ad abitazione principale

  • istituti autonomi case popolari

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa


Incentivi per Impianti Fotovoltaici e Microcogenerazione, Pompe di Calore


Si detrae un importo pari al 110% delle spese documentate dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000€ per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.


Limiti di spesa per Fotovoltaico


Spesa massima complessiva di 48.000€, entro il limite di 2.400€ per kW fotovoltaico installato se l'impianto è eseguito congiuntamente ad altri lavori compresi nel decreto, ovvero:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache, ovvero le superfici orizzontali e verticali che riguardano l'involucro dell'edificio, per un intervento che incida più del 25% della superficie lorda disperdente (max 60.000€ per questo intervento)

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti per riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria, a pompa di calore (max 30.000€ per questo intervento)

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, quindi anche abbinati a fotovoltaico, con impianti perriscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria, a pompa di calore (max 30.000€ per questo intervento)

  • interventi di efficientamento energetico degli edifici già detraibili precedentemente, in questo caso gli interventi nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio (max 48.000€ per questi interventi)

Il limite di 2.400€ scende a 1.600€ per kW fotovoltaico installato nel caso dei seguenti:

  • interventi di ristrutturazione edilizia

  • interventi di nuova costruzione

  • interventi di ristrutturazione urbanistica

Quindi al momento, considerando l'installazione del solo impianto fotovoltaico ex-novo integrato con vasca, in una abitazione non predisposta, se un impianto da 6kWp costasse 10.000€ (ipotesi) comprensivo di tutte le pratiche e messa in esercizio, il bonus del 110% sarebbe applicato fino all'incidenza di 9.600€ (1.600€ x 6kW), il restante a completare il costo non rientrerebbe nel bonus e rimarrebbe a carico del richiedente. Sicuramente esistono tecnologie per poter eseguire impianti e rientrare completamente nel bonus, ma in questo caso bisognerà concordare fra le parti la qualità dei prodotti che si installeranno, come noto il mercato fotovoltaico può partire da prodotti economici ed arrivare a prodotti di ottima qualità costruttiva, passando per per elementi di buon rapporto qualità/prezzo.



Incentivi per Impianti di Accumulo

La detrazione sempre del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la medesima detrazione del fotovoltaico, alle stesse condizioni, importo massimale 48.000€ e comunque nel limite di spesa di 1.000€ per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema.


Detrazione


Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione. Quindi i soggetti che sostengono le spese fra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 possono optare per:

  • detrazione fiscale diretta come avveniva precedentemente

  • sconto del 100% dell'importo da chiedere al fornitore dell'impianto, se il fornitore acconsente con accordo fra le parti

  • trasformazione dell'importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ovvero istituti di credito o banche


Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.


Pratiche


Nel caso di cessione del credito o per lo sconto richiesto al fornitore, tutte le pratiche documentazioni e conformità, saranno inviate per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Questa documentazione attesterà la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.


Sanzioni


Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali dove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000€ a 15.000€ per cadauna attestazione infedele resa.


Cessione del credito e banche: ci si attende il dettaglio e le modalità attuative con un provvedimento ad hoc dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio, dunque intorno il 19 Giugno.


Informativa grafica dalla Agenzia delle Entrate



Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio dei ministri il 14 maggio e presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2020 (A.C. 2500). Il decreto-legge è stato assegnato alla V Commissione (Bilancio), che ne ha svolto l'esame in sede referente del 26 maggio al 3 luglio 2020, introducendo varie modifiche al testo.


Dal 7 luglio il decreto-legge è stato all'esame dell'Assemblea della Camera, dove il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo deliberato dalla V Commissione. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 9 luglio, ed è ora passato all'esame del Senato (A.S. 1874). La conversione in legge deve avvenire entro il 18 luglio 2020.


Il decreto ha un impatto sull'indebitamento netto di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, conformemente allo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere con l'approvazione, a maggiornaza assoluta, della Relazione governativa allegata al Documento di economia e finanza (DEF) 2020.

Aggiorneremo man mano l'articolo in base alle disposizioni vigenti..


Decreto Rilancio 2020: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.


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